Messina: giudici riconoscono un cambio di sesso senza che ci sia stata la castrazione


Il tribunale di Messina ha emesso una sentenza destinata a fare storia. I giudici hanno infatti riconosciuto il diritto al cambio di genere senza la necessità di un intervento chirurgico ai genitali.
La questione era stata portata dinnanzi al tribunale da una transessuale 21enne che da tempo aveva preso coscienza del suo sentirsi donna e aveva intrapreso una terapia ormonale femminilizzante. La donna, però, riteneva di non volersi sottoporre alla castrazione (perché di questo si parla) ritenendo che «sarebbe risultato inopportuno e rischioso rispetto al raggiungimento dell'equilibrio nella sua vita sessuoaffettiva».

I giudici hanno osservato che se la legge 164 del 14.04.1982 prevede che «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», parte della norma è stata sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150 che al 4° comma recita: «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato». Quel "lo ritenga necessario" rimette la valutazione nelle mani del Giudice così come non vi è alcuna indicazione di quali siano gli organi da modificare, motivo per cui si è ritenuto sufficiente una valutazione dei caratteri sessuali secondari (che a partire dalla pubertà consentono di distinguere i maschi dalle femmine, come la distribuzione delle masse
muscolari e della forza, dell'adipe, dei peli, della laringe e della voce, delle mammelle).

Raffaele Tommasini, legale della studentessa messinese, spiega: «Il giudice ha riconosciuto il principio della identità sociale fondata sulla identità di genere, che non può essere strettamente legata al sesso biologico. La normativa di riferimento parla infatti della necessità dell'intervento chirurgico, come presupposto del riconoscimento del cambio, dicendo esplicitamente "qualora si ritiene necessario". Per la ragazza invece, per ottenere la sua qualifica sociale, era necessario cambiare il nome che le era stato dato alla nascita, non il sesso»

Si stima che in italia vivono circa 50mila persone riconoscono nel loro sesso di nascita.
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