Le unioni civili? Nulle se uno dei partner è gay


È La Stampa a lanciare la notizia di una curiosa incongruenza contenuta nel testo ddl Cirinnà. Tra i rimandi del testo al codice civile, c'è n'è uno che si riferirebbe anche alle norme in cui le unioni vengono riconosciute solo se celebrate fra persone eterosessuali e quindi, per proprietà transitiva, annullerebbe le unioni civili celebrate fra persone dello stesso sesso qualora qualcuno di loro non sia eterosessuale.
Attraverso norme che purtroppo utilizzano concezioni e terminologie medioevali ed offensive verso parte della popolazione, il codice civile prevede la nullità dell'unione se uno dei coniugi scopre la «deviazione sessuale» dell’altro. E, purtroppo, la giurisprudenza pare non essere a conoscenza delle evidenze scientifiche degli ultimi trent'anni e definisce «deviazione sessuale» anche l'omosessualità
Ora pare si ricorrerà a degli emendamento per cercare di risolvere la questione e, si spera, per cancellare quelle offese all'orientamento sessuale contenute nella legge italiana.

Interessante è altresì notare come questa scoperta sconfessi le dichiarazioni di Formigoni che sono state riprese da gran parte della stampa cattolica, il quale sosteneva che i gay non sono discriminati perché se vogliono possono sposarsi con una donna. Peccato che il codice civile non dica questo e, stando proprio alle parole di Formigoni, la proprietà transitiva di porterebbe poter dire che anche l'integralismo cattolico riconosce che c'è una vistosa discriminazione di parte dei cittadini.


Update: Pare che il sostenere che la giurisprudenza italiana definisca l'omosessualità come una «deviazione sessuale», così come sostenuto da La Stampa, non abbia alcuna veridicità. Tutto ciò apparirebbe in violazione della delibera dell’OMS del 1990 sulla piena naturalezza dell'omosessualità, così come sancito anche nella sentenza del 13 febbraio 2013 emanata dal Tribunale di Milano che recita: «Il matrimonio civile, in cui un coniuge abbia taciuto all’altro la propria omosessualità e che abbia cagionato l’assenza di rapporti sessuali, può essere annullato per causa di errore; l’omosessualità di un coniuge non è qualificabile tuttavia come errore su una malattia, anomalia, o deviazione sessuale, bensì come errore sulla identità complessiva del coniuge».
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