Il disegno di legge sul cyberbullismo e la sua paradossale possibile pericolosità


L’iter del disegno di legge in merito alla delicatissima materia del “cyberbullismo” è iniziato nel 2014. Fino ad allora non ci si era infatti resi conto di come il Web 2.0 rappresentasse un terreno insidiosissimo sul piano delle relazioni interpersonali, soprattutto in dinamiche complesse come quella del bullismo.
Il “cyberbullismo” è una forma di bullismo del tutto particolare. La definizione più corretta di tale fenomeno è la seguente: “Atto aggressivo, prevaricante o molesto compiuto tramite strumenti telematici”. Quali sono gli elementi maggiormente insidiosi? In questa tipologia di violenze la vittima si sente irrimediabilmente compromessa e totalmente sola. Il carnefice riesce ad agire con maggiore distacco e minore emotività. Per picchiare o insultare una persona dal vivo è necessario possedere determinati attributi caratteriali. Spesso nel profondo dell’anima di chi compie tali atti si annida un forte senso di colpa.
Se la violenza invece è in grado di nascere e di protrarsi nel tempo a partire da un supporto informatico (PC, Smartphone, Tablet), il senso di colpa diminuisce drasticamente, così come il rimorso. Non ci si sente realmente colpevoli se si è agito semplicemente caricando un’immagine o postando un contenuto. Vi è la convinzione, in tante giovani menti, che il mondo del Web sia paragonabile a quello dei giochi di società o dei videogiochi. Il suo essere virtuale porta inevitabilmente molti utilizzatori a percepirlo come distante dalla quotidianità. Di conseguenza è credenza comune che ciò che viene fatto o detto tramite Internet sia transitorio e non possa generare concreti problemi nella vita di talune persone. Invece nel mondo del Web, per quanto le gerarchie e le regole di convivenza quotidiane mutino palesemente, tutto ciò che viene fatto o detto è visibile da tutti e rimane esattamente dov’è. A volte anche successivamente la sua rimozione. Il “cyberbullismo” ha tratti piuttosto singolari e va trattato con estrema cura. Basti pensare a quante giovani vittime ha inghiottito, negli ultimi anni, il “cyberbullismo” di natura razzista, misogina od omotransfobica. Per non parlare del dileggio pesante a cui sono sottoposti quotidianamente i portatori di handicap, le persone maggiormente introverse e coloro i quali, ad esempio, convivono con l’obesità o con l’eccessiva magrezza.

Il nostro ordinamento giuridico da questo punto di vista è terribilmente arretrato. Basti pensare che le norme sulla libertà di stampa sono ancora ferme alla concezione di stampa come di “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. I telegiornali e la stampa on-line non vengono minimamente menzionati. L’articolo 21 della nostra Costituzione non ha subito variazioni di alcun genere e, momentaneamente, la stampa televisiva e la stampa on-line vengono gestite mediante interpretazioni estensive delle norme riguardanti i supporti cartacei. Ad esempio le interpretazioni estensive delle norme sull’ingiuria e sulla diffamazione per mezzo stampa hanno permesso fino ad ora di perseguire, più o meno equamente, gli autori di atti lesivi degli altrui onore e reputazione nel mondo del Web. Ma siamo certi che sia questo il modo corretto di procedere?
La nuova versione della legge sul “cyberbullismo” (recentemente emendata dalle commissioni congiunte Giustizia e Affari Sociali della Camera dei Deputati) recita: "Per cyberbullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima."
Attenzione però: le condotte ingiuriose o diffamatorie sono già perseguibili nel nostro ordinamento. E’ bene non confondere tali comportamenti con forme di violenza protratta nel tempo. A meno di operare le dovute diversificazioni. In altre parole, è necessario specificare quali comportamenti siano inclusi e quali siano esclusi all’interno di questa enorme sfera rappresentata dal “cyberbullismo”. Giuristi prestigiosi si sono già detti molto preoccupati, perché questa versione del testo testo consentirebbe di colpire anche giornalisti e autori satirici. La norma potrebbe essere impiegata anche contro le pagine parodistiche “Renzo Mattei”, “Cippo Pivati”, “Romano Prody” e addirittura “Lercio”. Per citarne alcune. In queste pagine le situazioni “a rischio”, ossia le presunte lesioni di onore e reputazione altrui, sono pressoché all’ordine del giorno. Nella formulazione della legge inoltre scompare il concetto di reiterazione, per cui chiunque sarà perseguibile anche dopo la prima infrazione.
Appare evidente che la proposta nasca in assoluta buona fede. Certamente essa vuol rendere più rapidi ed efficaci i provvedimenti contro i cosiddetti “cyberbulli”. Ma ci sono due inevitabili conseguenze, se fosse approvata questa versione del testo: la prima è che il numero delle denunce e delle relative indagini crescerebbe a dismisura (con il forte rischio che casi meno rilevanti tolgano tempo e spazio a situazioni più delicate), la seconda è che potrebbero incorrere in condanne, in sede civile o penale, anche persone del tutto estranee a determinati comportamenti.

Il ddl contro il cyberbullismo è dunque effettivamente una norma “ammazza-web” come sostengono i suoi detrattori? Ogni ulteriore valutazione è rimandata al prossimo 12 settembre quando, alla Camera, riprenderà la discussione su di esso.

di Alessandro Pinarello
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