I giudici sanciscono che la protesta contro le "Sentinelle in Piedi" è legittima


Il tentativo di intimidazione messo in piedi dalle Sentinelle in Piedi contro Giovanni Zardini, trascinato in tribunale dal gruppo integralista per aver osato contestare il loro pensiero unico, non ha avuto l'esisto che il gruppo omofobo sperava.
I fatti risalgono al 13 aprile 2014, quando in Piazza Bra a Verona era in programma una delle tante manifestazioni delle Sentinelle. Una quarantina di persone constarono quella ostentazione di omofobia ma, nel mondo sottosopra in cui viviamo, il gruppo sporse denuncia contro il presiedente del Circolo Pink sostenendo che non avesse chiesto al questore il permesso di poter dissentire.
Il 30 ottobre 2017 Zardini è stato assolto, dopo un processo durato due anni, con la motivazione che "il fatto non è previsto dalla legge come reato.” Il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna “di mesi un di arresto ed euro 150 di ammenda".

Ma il punto di forza di questa sentenza di assoluzione sta in questo altro passaggio delle motivazioni di assoluzione:

[...] La condotta dei “contro-manifestanti”, anche tenendo conto del particolare momento storico in cui il dibattito politico sul tema delle unioni civili era molto vivo e sentito, deve ritenersi legittimamente posta in essere in quanto rientra nella libertà di manifestazione del pensiero e di riunione, garantita sia dalla nostra Carta Costituzionale sia dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale non può e non deve subire compressioni se non in ipotesi di concreta ed effettiva pericolosità od offensività.

I giudici hanno così riconosciuto il diritto al dissenso e alla difesa delle proprie scelte di vita legate al proprio orientamento sessuale. A cadere sono state anche le accuse legate all’ordine pubblico, dato che la manifestazione è stata del tutto pacifica e, pertanto, ritenuta legittima.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici scrivono anche:

[...] Alla luce di quanto sino a qui esposto e considerato quanto stabilito in punto di diritto dai citati orientamenti giurisprudenziali, nel caso di specie si ritiene che l’imputato, anche volendo attribuirgli la qualità di promotore della contro-manifestazione non autorizzata alla luce del comportamento da lui accuratamente tenuto nel corso della medesima, debba essere mandato assolto per mancanza di una concreta idoneità della condotta a mettere in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblica.
Come si evince dalle risultanze istruttorie, infatti, la contro-manifestazione promossa, nel senso concretamente più sopra descritto, dall’imputato quale presidente Circolo Pink si è svolta con modalità del tutto pacifiche senza impedire al gruppo delle “Sentinelle in Piedi” di portare a compimento la propria manifestazione con modalità da questi scelte sin dall’inizio.
Le intenzioni del sig. Zardini e di tutti gli altri soggetti coinvolti erano evidentemente pacifiche, e il loro comportamento ad esse si è conformato, senza che gli si possa attribuire nemmeno una pericolosità presunta.
Non vi è stato uso di armi o di altri oggetti atti ad offendere ed i manifestati si sono limitati a esprimere mediante megafoni e striscioni, quindi con solo uso della parola, il loro dissenso rispetto al messaggio delle “Sentinelle in Piedi”. Queste ultime hanno potuto, infatti, svolgere pienamente e altrettanto liberamente la loro manifestazione con le modalità da loro prescelte sin dall’inizio, manifestazione che, come confermato dall’agente della DIGOS, terminata come previsto alle ore 20.00. Tutti i testi sentiti hanno inoltre confermato come la situazione fosse del tutto tranquilla e non vi sia stato alcun episodio di tensione o tafferugli tra i manifestanti.
La condotta dei “contro-manifestanti”, anche tenendo conto del particolare momento storico in cui il dibattito politico sul tema delle unioni civili era molto vivo e sentito, deve ritenersi legittimamente posta in essere in quanto rientra nella libertà di manifestazione del pensiero e di riunione, garantita sia dalla nostra Carta Costituzionale sia dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale non può e non deve subire compressioni se non in ipotesi di concreta ed effettiva pericolosità od offensività.
Come già ribadito, nel caso in esame, tale portata pericolosa od offensiva è del tutto assente, o quantomeno la Pubblica Accusa non ne ha dato prova. I soggetti coinvolti si sono limitati a sostare sulla scalinata del Municipio dove a turno hanno esternato il loro pensiero pubblicamente, ma senza in alcun modo mettere in pericolo con azioni violente la sicurezza pubblica.
Consegue l’assoluzione dell’imputato in relazione al reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in difetto di offensività della condotta.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p.
Assolve GIOVANNI ZARDINI in relazione al reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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