Fine vita, la Camera approva la morte medicalmente assistita


Con 223 sì, 168 no e un'astensione, La camera ha approvato il disegno di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita.
Bocciata l'eutanasia, l'attuale proposta è molto restrittiva, persino meno inclusiva della sentenza della Consulta del 2019 sul caso di Marco Cappato. E se ciò non bastasse, le destre hanno già presentato circa 200 emendamenti nel tentativo di fermare la legge.
La norma approvata definisce «per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale». E tale «atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere». La norma prevede inoltre che «le strutture del Servizio sanitario nazionale operino nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato; b) tutela della qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia».


A seguire il testo integrale del ddl:

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di chiedere assistenza medica per porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, con i presupposti, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei princìpi degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Art. 2.
(Definizione di trattamento eutanasico)

1. Si definisce « morte volontaria medicalmente assistita » il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, all’esito del percorso disciplinato dalle norme della presente legge, taluno pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.
(Presupposti e condizioni)

1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli e affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili. Tale persona deve altresì trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta;
b) essere portatrice di una condizione clinica irreversibile;
c) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale o dipendente da trattamenti farmacologici o dipendente totalmente dall’assistenza da terzi;
d) essere assistita dalla rete per le cure palliative, di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, o avere espressamente rifiutato tale assistenza.

Art. 4.
1. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere informata, consapevole, libera ed esplicita. La richiesta è espressa per iscritto nelle forme previste dall’articolo 602 del codice civile. Nel caso in cui le condizioni del malato non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà.
2. La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita è consegnata o trasmessa al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un altro medico di fiducia.
3. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento, senza requisiti di forma e con qualunque mezzo idoneo a palesare la volontà della persona.

Art. 5
(Personale medico e sanitario)

1. Le procedure per la morte volontaria medicalmente assistita devono essere esercitate nel rispetto della dignità della persona malata e in modo da non provocare ulteriori sofferenze e da evitare abusi. La persona che esprime la richiesta ha la facoltà di indicare chi deve essere informato e chi può essere presente all’atto del decesso.
2. Il medico che ha ricevuto dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni che hanno determinato la richiesta e lo trasmette al comitato per l’etica nella clinica, di cui all’articolo 6, territorialmente competente. Il rapporto è corredato di una copia della richiesta e della documentazione clinica ad essa pertinente.
3. Il rapporto deve precisare se il paziente è adeguatamente informato della propria condizione clinica e della prognosi, se è stato adeguatamente informato dei trattamenti sanitari ancora attuabili e di tutte le possibili alternative terapeutiche. Il rapporto deve indicare inoltre se il paziente è a conoscenza del diritto di accedere alle cure palliative, specificare se è assistito dalla rete per le cure palliative o se ha rifiutato tale assistenza.
4. Il comitato per l’etica nella clinica, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere motivato sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e lo trasmette al medico e alla persona che ha espresso la richiesta.
5. Ove il parere sia favorevole, il medico lo trasmette, con tutta la documentazione in suo possesso, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria territoriale o alla direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di riferimento, che esegue le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, presso il domicilio del paziente o, qualora ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera o una struttura sanitaria residenziale pubblica.
6. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai commi da 1 a 5 sono inseriti nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico, ove già attivato.
7. Il medico presente all’applicazione delle procedure di morte volontaria medicalmente assistita è in ogni caso tenuto ad accertare previamente, avvalendosi ove occorra della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà espressa dal richiedente e che permangano le condizioni di cui all’articolo 3.
8. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.
(Comitati per l’etica nella clinica)

1. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e di sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i comitati per l’etica nella clinica presso le aziende sanitarie territoriali ed è disciplinato il loro funzionamento.
2. I comitati di cui al comma 1 sono autonomi e indipendenti e sono costituiti da professionisti con competenze cliniche, psicologiche, sociali e bioetiche idonee a garantire il corretto ed efficace assolvimento dei compiti ad essi demandati, tra i quali l’adeguata valutazione dei requisiti e delle modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita.

Art. 7.
(Esclusione di punibilità)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano attuato o concorso ad attuare la procedura di morte volontaria medicalmente assistita né a coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata nell’attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura, qualora essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima della data di entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita sia stata formulata da persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, e la volontà di questa si sia formata liberamente e consapevolmente e sia stata inequivocabilmente accertata;
b) la persona richiedente, al tempo del fatto, si trovasse in una delle seguenti condizioni: 1) fosse affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta; 2) fosse portatrice di una condizione clinica irreversibile; 3) fosse tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale o dipendente da trattamenti farmacologici o dipendente totalmente dall’assistenza da terzi; 4) fosse assistita dalla rete per le cure palliative, di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, o avesse espressamente rifiutato tale assistenza;
c) la persona richiedente, al tempo del fatto, fosse affetta da una patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che essa riteneva intollerabili, e siano stati rispettati i princìpi generali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Art. 8.
(Disposizioni finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto:
a) determina i requisiti delle strutture del Servizio sanitario nazionale idonee ad accogliere le persone che fanno richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;
b) definisce i protocolli e le modalità dell’assistenza sanitaria alla morte volontaria medicalmente assistita;
c) definisce le procedure necessarie ad assicurare il sostegno psicologico alla persona malata che fa richiesta di morte volontaria medicalmente assistita e ai suoi familiari;
d) determina le modalità di custodia e archiviazione delle richieste di morte volontaria medicalmente assistita e di tutta la documentazione ad esse relativa.

2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.
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