Il Tribunale di Bolzano chiede alla Corte costituzionale se l'assenza del «terzo genere» non vili la Costituzione


Il Tribunale di Bolzano ha riconosciuto il diritto di una persona transgender e non binaria al diritto di essere indicata sui documenti come appartenente al terzo genere, ossia né maschio né femmina. Per questo motivo hanno chiesto alla Cassazione di valutare se gli obblighi imposto dalla legge italiana sulla rettificazione anagrafica non rappresenti una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Il caso riguarda Aurel, transgender di 24 anni dell’Alto Adige che lo scorso anno ha iniziato una terapia ormonale a base di testosterone. Ora chiede di potersi sottoporre a mastectomia, di cambiare nome sui documenti e di essere indicato sui documenti come di genere né maschile né femminile.
Nell’ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale, viene osservato che il ricorrente «si identifica fortemente come persona non binaria» e che «senza dubbio si riconosce più nel polo maschile dell’identità che in quello femminile, come dimostra il suo fervente desiderio di sottoporsi a mastectomia. Tuttavia, la sua visione è quella di poter essere sé stesso, di essere una persona non categorizzata come maschio o femmina. Per questo motivo desidera la terza opzione per la categorizzazione di genere, ovvero altro».
I giudici sottolineano che Aurel «non ha nessun disturbo mentale significativo che possa compromettere la capacità di giudizio» e che «lo sviluppo psicosessuale, il suo comportamento di socializzazione, le descrizioni di sé e i cambiamenti positivi sperimentati in seguito alla terapia ormonale indicano chiaramente che sta vivendo un’evoluzione personale nell’appartenenza di genere in cui si sente a suo agio e che vive come coerente e corretta per sé».
Il Tribunale di Bolzano ricorda anche che il terzo genere viene già riconosciuto in Austria, Germania, Malta e Belgio e che l’obbligo di indicarsi necessariamente o come maschio o come femmina «sembra altresì violare il principio di uguaglianza, nella specie, gli articoli 2, 3 e 32 Cost., nella misura in cui prevede un sistema di rettificazione anagrafica rigidamente binario, che impone agli individui con identità di genere non binaria e non conforme al sesso indicato nel loro atto di nascita di accettare una rettificazione esclusivamente verso il genere maschile o femminile, non corrispondente alla propria identità».
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