Una sentenza ha sancito che non è ammissibile una disparità di trattamento giuridico per i figli delle coppie omogenitoriali

Non è ammissibile una disparità di trattamento giuridico del cognome fondata sulla diversità delle tecniche di procreazione e sull’orientamento sessuale dei genitori. È quanto sancisce una sentenza della Corte d’Appello di Lecce.
Per la prima volta in Italia, una sentenza ha stabilito che la disciplina del cognome per i figli di famiglie omogenitoriali deve essere identica a quella di tutte le altre famiglie. Il caso ha avuto origine da una stepchild adoption avviata dalla mamma "intenzionale" per essere riconosciuta legalmente come secondo genitore di due bimbi gemelli avuti insieme alla compagna. Le due donne hanno chiesto che i loro figli conservassero soltanto il cognome della mamma che li aveva partoriti, cosi come erano stati registrati alla nascita, senza dover anteporre o posporre il cognome della mamma adottante come previsto dall’art. 299 del codice civile richiamato dalla legge sulle adozioni.
I giudici hanno stabilito che, a seguito dei recenti interventi della Corte costituzionale volti a stabilire che le coppie formate da persone di sesso diverso possano scegliere quale cognome assegnare e poiché non è ammissibile una disparità di trattamento giuridico del cognome fondata sulla diversità delle tecniche di procreazione e sull’orientamento sessuale dei genitori, non è accettabile un trattamento giuridicamente diverso.