Consulta: illegittima l’esclusione della reversibilità per matrimoni gay celebrati all’estero


La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 nella parte in cui escludeva la possibilità di riconoscere la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero, quando il decesso del coniuge è avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili (20 maggio 2016). Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Consulta.

La decisione apre la strada al riconoscimento della pensione di reversibilità per le coppie gay sposate all’estero: in caso di morte di uno dei due coniugi, il partner superstite potrà ottenere il trattamento pensionistico anche se il decesso è avvenuto prima del 2016.

La vicenda trae origine da un ricorso proposto da un uomo lombardo, sposato all’estero con un uomo poi deceduto. Dopo la morte del partner, l’INPS gli aveva negato la reversibilità sostenendo che l’evento fosse avvenuto in epoca antecedente alla legge n. 76 del 2016. La Corte d’appello aveva invece dato ragione al ricorrente, riconoscendo la stabilità del legame, la presenza di un figlio e la validità del matrimonio celebrato a New York. L’Istituto ha impugnato la sentenza e le Sezioni Unite della Cassazione hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, rimettendola alla Consulta.

Nella motivazione la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sul fondamento della pensione di reversibilità per il coniuge superstite (sentenza n. 6 del 1980), precisando che non sussiste un obbligo costituzionale di equiparare le unioni omosessuali al matrimonio. Tuttavia, la Consulta ha rilevato la peculiare combinazione di circostanze del caso: sia il matrimonio celebrato all’estero sia il decesso erano anteriori all’entrata in vigore della legge n. 76/2016, epoca in cui non era ancora prevista l’attribuzione agli effetti dell’unione civile del matrimonio omosessuale contratto all’estero tra cittadini italiani.
Alla luce della scelta legislativa successiva — che ha esteso agli effetti dell’unione civile i matrimoni omosessuali celebrati all’estero e ha avvicinato la posizione del coniuge a quella dell’unito civilmente per l’accesso alla reversibilità — la Consulta ha ritenuto che l’esclusione del partner superstite dal trattamento pensionistico, nonostante la formale celebrazione del matrimonio estero, determinasse una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ad altre categorie aventi diritto.
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