Le unioni civili saranno riservate ai gay e non ci sarà alcuna equiparazione simbolica e ideologica con il matrimonio


Marco Gattuso, giudice del Tribunale di Bologna, ha commentato il nuovo testo sulle unioni civili ed ha reso possibile scoprire che cosa è cambiato nel testo che verrà presentato in Aula.
La modifica principale è l'eliminazione del rinvio secco alla normativa in materia di matrimonio, sostituita da singoli rinvii a precisi articoli del codice civile. In tal modo si sono volute accontentare le destre e la loro richiesta di impedire un qualsiasi riferimento al termine «matrimonio». L'istituto matrimoniale rimarrà dunque riservato alle sole coppie eterosessuali mentre per i gay verrà creato un istituto diverso, ad hoc.
Nelle norme citate sono state escluse tutte quelle riguardanti la parte più simbolica e romantica dei matrimoni: non ci saranno pubblicazioni, celebrazioni o scambi del fatidico «sì» ma solo temi burocratici riguardanti la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, la successione, la nullità o lo scioglimento.

Tale concetto viene ben spiegato da Gattuso che scrive:

Non vi è dunque una equiparazione sotto il profilo simbolico e ideologico dei due istituti, che restano diversi per nome (matrimonio/unione civile), natura e presupposti (diversità/identità di sesso). La costituzione dell'unione avviene con disciplina ad hoc. Con queste modifiche è stata esclusa inoltre la presunzione di concepimento (che invece poteva, forse, ritenersi richiamata dal rinvio generale di cui all'articolo 3 vecchio testo). Restano l'adozione in casi particolari (lettera B; quindi più semplice della lettera D usata ad esempio dal tribunale minori Roma). Resta allo stato la preclusione per le coppie gay e lesbiche di cui alla legge 40 per l'accesso alla procreazione medicalmente assistita (ma sappiamo che un eventuale ricorso in sede giurisdizionale avrebbe verosimile esito favorevole, atteso che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sino ad oggi non ha tollerato discriminazioni dirette in materia di genitorialità, ad es. con riguardo all'accesso all'adozione). La questione relativa alla trascrizione di certificati di nascita stranieri e delle adozioni effettuate all'estero non è normata e resta dunque spazio per l'ulteriore elaborazione giurisprudenziale (come noto vi sono state recenti aperture e pende una eccezione di illegittimità costituzionale).

L'adozione è oggetto di una specifica esclusione. Non è invece stata accolta la richiesta di Alfano per l'esclusione dalla pensione di reversibilità, soprattutto in virtù di come tale atto sarebbe risultato illegale ed in contrasto con le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (in particolare con la sentenza del 1° aprile 2008 riguardante la causa C-267/06).
Da sottolineare è anche come molte norme del codice civile siano state richiamate senza prevedere la loro modifica. Il mancato riferimento della dicitura «e unione civile fra persone dello stesso sesso» potrebbe avere effetti sull'applicabilità di ciò che contempla espressamente il matrimonio. L'unica eccezione è l'articolo 86 del Codice Civile che sarà modificato in modo da impedire ad una persona unita civilmente con persona del proprio sesso di contrarre un matrimonio con una persona di sesso diverso.

A questo punto nei prossimi giorni la Commissione giustizia del Senato dovrebbe proporre questo testo come testo base per la legge sulle unioni civili, fissando un termine per la presentazione degli emendamenti.
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