Milano: la Corte d'Appello ordina la trascrizione dell'atto di nascita di due gemelli nati mediante gpa


La Corte d'Appello di Milano ha ordinato all'Ufficiale di Stato civile la trascrizione dei certificati di nascita di due gemelli nati in California grazie alla gestazione per altri. Per la legge statunitense i due bambini erano fratelli, ma non in Italia. Anzi, la trascrizione degli atti di nascita venne rifiutata perché i due bambini risultavano sì gemelli, ma biologicamente figli di due padri diversi.
Invocando un presunto «odiane pubblico», l'Ufficiale di Stato civile si rifiutò di trascrivere i certificati perché erano riportati i cognomi di entrambi i papà (come permesso dalla legge statunitense) e perché la gpa è una tecnica vietata in Italia. E se questa decisione venne confermata dal Tribunale, è la Corte di Appello ad aver ribaltato la sentenza: i giudici hanno osservato come «i due minori sono nati dalla fecondazione di due distinti ovuli» di una donatrice, che «ciascuno ovulo è stato fecondato con il seme dei due reclamanti e i due embrioni ottenuti sono stati impiantati nell’utero della donna che li ha poi partoriti, con ricorso alla tecnica di “gestazione per altri” lecita nello Stato della California» sino a rilevare che si tratta di un concepimento possibile anche in natura, tanto che «la comunità scientifica ha registrato vari casi, sia pure pochissimi al mondo, di gemelli nati da ovuli della stessa madre, fecondati con lo sperma di uomini diversi».
Ricordando come nel 2016 la Cassazione abbia sancito che il divieto italiano a tecniche legali altrove sia una scelta «imputabile ad altri non può rispondere il bambino che è nato e che ha un diritto fondamentale alla conservazione dello status legittimamente acquisito all’estero», è per tutelare l'«interesse superiore del minore anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale», che «nella specie si sostanzia nel diritto a conservare lo status di figlio, riconoscendogli un atto validamente formato in un altro Paese» e di cui costituisce un «profilo complementare» anche il «diritto alla conservazione del cognome».
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