In Italia il matrimonio egualitario è costituzionale, lo sanciscono ben due sentenze


Non tutti ci hanno fatto caso, ma tutto ad un tratto l'integralismo organizzato ha smesso di parlare di «famiglia tradizionale» per iniziare a parlare di «famiglia naturale». Se si considera come tra le loro fila ci siano più avvocati che altri, pare lecito temere che qualcuno stia giocando sporco per cercare di cambiare il senso alle parole.
Un qualunque discorso di Giovanardi lo vedrà pronto a spergiurare che il matrimonio egualitario sia incostituzionale, con una testi che purtroppo viene sempre più spesso ripresa anche da altri personaggi. Eppure nel leggere l'articolo 29 della Costituzione non si capisce bene dove sarebbe la specifica riguardo ai sessi dei coniugi nel leggere che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». Non solo, il principio enunciato stabilisce anche che la Repubblica non può istituire o definire la famiglia, è tenuta a «riconoscerla» come una «società naturale» che si forma indipendentemente dai dogmi religiosi o da qualsivoglia volontà politica.
Ed è qui che entrano in gioco gli avvocati integralisti, evidentemente intenzionati a sostenere che se il termine «naturale» fosse inteso come un sinonimo di «eterosessuale», allora avrebbero la loro discriminate utile a discriminare. Ed è così che le lobby organizzate stanno facendo di tutto per attribuire un significato ideologico alle parole nella speranza che quella nuova definizione possa essere assimilata e preso per buona dalla collettività al pari di come gran parte della collettività ha creduto alla truffa culturale del matrimonio egualitario che loro dicono sia incostituzionale.
Ancor più se si osserva l'evidenza di come l'Oms definisca l'omosessualità come una «naturale variante dell'orientamento sessuale». Ossia un elemento del tutto naturale che porta a formare famiglie naturali tanto quanto quelle eterosessuali.

Con la Pronuncia 138/2010, la Consulta ha sancito che «I concetti di famiglia e di matrimonio non si  possono ritenere cristallizzati con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e quindi vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi». Ed ancora, nel 2012, la Cassazione invece ha emesso la sentenza 4184 in cui si ribadisce che l'unico ostacolo al matrimonio egualitario è l'assenza di una legge ordinaria che lo preveda: «L’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro “inesistenza” e neppure dalla loro invalidità ma dalla loro inidoneità a produrre quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano».
Le due corti hanno dunque chiarito che esiste la piena discrezionalità del Parlamento nella possibilità di introdurre il matrimonio egualitario attraverso una legge ordinaria dato che non esiste alcun impedimento di tipo costituzionale a modificare la specifica sui sessi dei coniugi oggi prevista nel codice civile.
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