Commissione giustizia approva il ddl Pillon. Istigare alla discriminazione sarà "libertà di opinione" e istigare all'autolesionismo comporterà 12 anni di carcere
Simone Pillon è tutto felice perché nessuno sta ostacolando la sua agenda dettata dalle ricche lobby evangeliche che lo finanziano.
Dopo aver affossato il contrasto ai crimini d'odio, è col pretesto della "difesa dei bambini" che propone fumose censure sul web, in quel suo sostenere che l'istigazione alla discriminazione sia "libertà di opinione" e che una imprecisata "istigazione all'autolesionismo" vada punito con 12 anni di galera. Ovviamente pare evidente chi istiga all'autolesionismo proponendo fantomatiche "cure" per l'omosessualità non sarà toccato e continuerà a ricevere patrocini leghisti poiché Pillon è interessato solo a limitare i social.
Lo annuncia il leghista attraverso i cuoi canali di propaganda:
La norma proposta dal leghista non aggiunge nulla alla legge, semplicemente moltiplicando le punizioni se l'atto avviene via Internet e non per responsabilità diretta. Pillon choiede sia punita anche la propaganda, anche se diceva che punire la propaganda significasse "processare le idee" quando ottenne che quelle protezioni fossero tolte alle vittime di violenza omofotransofobica.
Il teso, più propagandistico che altro, recita:
Art. 1.
1. All'articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Se l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguarda la commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, si applica la pena da uno a cinque anni. La pena è da cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica.
Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
Art. 2.
1. All'articolo 580 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici.
Nei casi di cui al comma precedente, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'eccitazione o dell'aiuto, la diffonde ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
Art. 3.
« Art. 57-ter. - (Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo di sistemi informatici o telematici) - Salva la responsabilità dell'autore e fuori dei casi di concorso, il responsabile del sistema informatico o telematico il quale omette di esercitare sul contenuto del sistema il controllo necessario a impedire che col medesimo siano commessi i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto, del codice penale è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».
Art. 4.
1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. delitto di istigazione alla violenza o all'autolesionismo ai danni di minorenni;
5-ter. delitto di istigazione, eccitazione o aiuto al suicidio mediante strumenti informatici o telematici».
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In tutto questo non è chiaro perché l'istigazione alla violenza sarà impunita e l'istigazione all'autolesionismo verrà punito più dell'omicidio, di fatto garantendo che se la Lega istigherà alla violenza contro i migranti non correrà rischi dato che saranno altri a picchiare la vittima.