Le modifiche chieste da Renzi al ddl Zan? Riduttive, incostituzionali e già bocciate nei documenti ufficiali


Angelo Schillaci, professore associato di Diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza all'Università Sapienza di Roma, ha spiegato perché le modifiche al ddl Zan proposte da Renzi ed acclamate da Adinolfi siano incostituzionali ed errate.
Schillaci spiega come la soppressione dell’articolo 1 la sostituzione dei termini “sesso”, “orientamento sessuale” e “identità di genere” con la formula “omofobia e transfobia” ponga «un problema di determinatezza della fattispecie penale».

I termini “omofobia” e “transfobia” sono usati nel linguaggio politico, in domini diversi da quello giuridico; e anche nel dominio psicologico, da cui provengono, non sono pacifici (ricordo ad esempio le autorevoli proposte di chi preferisce termini come omonegatività e transnegatività). Vanno bene per la denominazione della Giornata, per esempio, ma non per la denominazione di un movente di reato, che richiede parametri più precisi. Ricordo peraltro che lo stesso dossier del Senato, a proposito dell’articolo 7, formula un appunto al legislatore in relazione al fatto che i concetti lì contenuti non siano definiti.
Parlare di omofobia e transfobia assume e legittima lo stigma. La norma penale si concentrerebbe sulla repressione di atteggiamenti negativi, piuttosto che sul riconoscimento della dignità di chi subisce crimini d’odio. Sembra una obiezione capziosa, ma c’è dentro tutta la storia degli ultimi anni, e il passaggio da una “diversità” da “proteggere” a una “pari dignità” da “promuovere”.
Inoltre, sparirebbe il contrasto dei crimini d’odio fondati su sesso e genere, cioè la tutela contro la misoginia. E anche se venissero inseriti nella norma penale, “i termini “omofobia” e “transfobia” non assicurerebbero protezione a tutte le soggettività che il ddl Zan si propone di tutelare. Ad esempio, un crimine specificamente fondato su bifobia o su ostilità verso persone di diverso e ulteriore orientamento sessuale non sarebbe ricompreso nella norma penale (ricordo che non sono ammesse interpretazioni estensive in malam partem in materia penale); e lo stesso vale per crimini commessi ai danni di persone non binarie o gender non conforming, non riconducibili alla condizione trans* e, dunque, alla transfobia.

E di certo non serviva un esperto per comprendere che modifiche acclamate da Adinolfi sarebbero state modifiche consumate sulla pelle dei più deboli.
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