Trento. Condannata la scuola cattolica che licenziò una docente perché ritenuta lesbica


L'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù dovrà risarcire con 25 mila euro ad una docente che si vide rifiutare il rinnovo del contratto perché le suore sospettavano potesse essere lesbica.
È quanto deciso dal giudice del lavoro di Rovereto, in Trentino Alto Adige, che ha condannato la scuola paritaria per quell'atteggiamento ritenuto discriminatorio. È la prima volta in Italia.
I giudici hanno sancito che «la presunta omosessualità dell’insegnante nulla aveva a che vedere con la sua adesione o meno al progetto educativo della scuola» e che la docente «ha subito una condotta discriminatoria tanto nella valutazione della professionalità, quanto nella lesione dell’onore». È stata riconosciuta anche una «discriminazione collettiva» perché la condotta della scuola «ha colpito non solo la ricorrente, ma ogni lavoratore potenzialmente interessato all'assunzione presso l’Istituto».
La donna festeggia nell'aver ottenuto giustizia e il suo avvocato spiega: «Questa decisione fissa un punto chiaro: i datori di lavoro di ispirazione religiosa o filosofica non possono sottoporre i propri lavoratori a interrogatori sulla loro vita privata o discriminarli per le loro scelte di vita. L’uso di contraccettivi, scelte come la convivenza, il divorzio, l'aborto, sono decisioni fra le più intime che una persona può compiere e non possono riguardare il datore di lavoro».

La madre superiore (deceduta lo scorso settembre scorso) aveva chiesto alla docente di negare la veridicità di alcuni voci che la vedevano impegnata in una relazione con una compagna. Dinnanzi al di confermare o smentire aspetti della sulla sua vita privata, la suora disse che ciò «equivaleva ad asserire di essere omosessuale» e che lei «aveva problemi come dirigente dell’Istituto a rinnovare il contratto ad una persona ritenuta omosessuale», ma che nel caso in questione «sarebbe stata disponibile a chiudere un occhio nei miei confronti qualora io mi fossi impegnata a risolvere il problema, cominciando con ciò ad alludere al fatto che l'omosessualità è un problema, una malattia o comunque qualcosa che vi è la necessità di curare».

Tra i passaggi più importanti della sentenza c'è quello in cui il magistrato esclude che si possa applicare alla vicenda in esame la «clausola di salvaguardia» prevista «per le cosiddette organizzazioni di tendenza». La legge italiana infatti prevede che «non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell’ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività».
Ma il Tribunale ha notato come «nel caso qui in esame è stata perpetrata una discriminazione per orientamento sessuale e non per motivi religiosi» e quindi non vale appellarsi alla libertà religiosa per giustificare una discriminazione. Ancor più «atteso che l’orientamento sessuale di un’insegnante» è «certamente estraneo alla tendenza ideologica dell’Istituto».

«Si tratta di una sentenza importante che ribadisce come il diritto alla libertà di religione non significhi “diritto” a discriminare. Un concetto che nel nostro Paese è bene ripetere spesso». Lo afferma Stefano Incani, segretario dell'Uaar, il quale aggiunge che per la sua associazione quello è «un atto dovuto anche in considerazione del fatto che le scuole paritarie ricevono cospicui fondi pubblici e a maggior ragione dunque non possono porre in essere differenze di trattamento che violano la legge».
Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay, parla di «una sentenza importante, una parola definitiva su una storia che deve riaprire un dibattito politico. Non solo il giudice sottolinea il carattere diffamatorio della difesa dell'Istituto, al punto da riconoscere un danno collettivo, ma soprattutto si mette in chiaro che nessuna convinzione religiosa può legittimare la discriminazione di una persona gay, lesbica, bisessuale o trans, anche all'interno di un luogo che su quella religione è fondato. Un punto tutt'altro che banale perché proprio su questo confine è inciampato il testo di legge contro l'omotransfobia, fermo da anni al Senato e pasticciato con cavilli ed eccezioni che paradossalmente reiterano la discriminazione anziché contrastarla. La parola dei tribunali ancora una volta striglia la politica e sottolinea l'urgenza di riaprire la discussione sul testo della legge contro l'omotransfobia, liberandolo da zavorre contrarie al buonsenso e che con ogni probabilità porterebbero alla chiamata in causa delle Alte Corti. La politica recuperi il proprio ruolo e faccia tesoro delle indicazioni dei tribunali per approvare leggi giuste ed efficaci, libere d equilibrismi e ragionamenti di opportunità».
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